{"id":7212,"date":"2016-04-29T15:56:42","date_gmt":"2016-04-29T13:56:42","guid":{"rendered":"http:\/\/www.alfaforma.it\/?p=7212"},"modified":"2016-04-29T15:56:42","modified_gmt":"2016-04-29T13:56:42","slug":"29042016-sicurezza-sul-lavoro-pubblicato-il-nuovo-regolamento-europeo-sui-dpi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lab.alfaforma.it\/index.php\/2016\/04\/29\/29042016-sicurezza-sul-lavoro-pubblicato-il-nuovo-regolamento-europeo-sui-dpi\/","title":{"rendered":"29\/04\/2016 &#8211; Sicurezza sul lavoro: pubblicato il nuovo Regolamento europeo sui DPI"},"content":{"rendered":"<div id=\"id_51c8637ec1ab54078439109\" style=\"text-align: justify;\">\n[icon style=&#8221;icon-news&#8221; url=&#8221;&#8221; target=&#8221;_self&#8221; lightbox_content=&#8221;&#8221; lightbox_description=&#8221;&#8221;] E\u2019 stato pubblicato nella Gazzetta Europea del 31 marzo 2016 il Regolamento sui dispositivi di protezione individuale che definisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei DPI nel mercato UE, al fine di garantire la protezione della salute e la sicurezza degli utilizzatori. Il regolamento &#8211; che abroga la Direttiva 89\/686\/CEE &#8211; si applica a tutti i dispositivi di protezione individuale, tranne a quelli progettati per le forze armate, per l&#8217;autodifesa e per l&#8217;uso privato (protezione da condizioni atmosferiche, acqua e umidit\u00e0). Esso specifica i requisiti inderogabili ed essenziali di salute e di sicurezza per i DPI conformi. Il fabbricante dovr\u00e0 effettuare una valutazione dei rischi al fine di individuare i rischi che concernono il suo DPI; successivamente dovr\u00e0 progettarlo e fabbricarlo tenendo conto di tale valutazione. Il fabbricante dovr\u00e0 considerare non solo l&#8217;uso previsto del DPI, ma anche gli usi ragionevolmente prevedibili. I DPI dovranno rispettare anche requisiti di carattere generale e offrire una protezione adeguata nei confronti dei rischi da cui sono destinati a proteggere. Ad esempio dovranno essere ergonomici, ovvero progettati e fabbricati in modo tale che, nelle condizioni prevedibili di impiego cui sono destinati, l&#8217;utilizzatore possa svolgere normalmente l&#8217;attivit\u00e0 che lo espone a rischi, disponendo al tempo stesso di una protezione appropriata del miglior livello possibile. Inoltre sar\u00e0 importante verificare l\u2019innocuit\u00e0 dei DPI, ovvero l\u2019assenza di rischi intrinseci e di altri fattori di disturbo. Infine andranno verificati i requisiti supplementari comuni a diversi tipi di DPI; ad esempio bisogner\u00e0 controllare che siano dotati di sistemi di regolazione e che non siano soggetti ad invecchiamento. Il regolamento non pregiudica il diritto degli Stati membri, in particolare nell&#8217;attuazione della direttiva 89\/656\/CEE, di stabilire prescrizioni relative all&#8217;uso dei DPI, a condizione che tali prescrizioni non riguardino la progettazione dei DPI immessi sul mercato conformemente al regolamento. Si specifica inoltre che gli Stati membri non ostacolano, per quanto riguarda gli aspetti contemplati nel regolamento, la messa a disposizione sul mercato dei DPI conformi al regolamento. In occasione di fiere, mostre e dimostrazioni o eventi analoghi, gli Stati membri non impediscono la presentazione di DPI non conformi al regolamento, a condizione che un&#8217;indicazione visibile specifichi chiaramente che il DPI non \u00e8 conforme al regolamento e non sar\u00e0 disponibile sul mercato fino a quando non sar\u00e0 stato reso conforme. Durante le dimostrazioni, devono essere adottate precauzioni adeguate per garantire la protezione delle persone. 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